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Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991 uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita', delle imposizione secondo i seguenti principi e criteri direttivi.
- a)le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostituiti aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parimetri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
- b)le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto in parte mantenuti solo le finalita' per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunita' economica europea; in relazione a tali obiettivi verra' tenuto particolarmente conto della effettiva necessita' di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attivita' anche in relazione delle dimensioni dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- c)le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che vera' determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifi indirizzi costituzionali;
- d)l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e dei criteri direttivi indicati nelle lettere a) b) e c) non potra' superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per le singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonche' una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita' di benefici fiscali da ciascuno derivanti, dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi esaminato il parere trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi della Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura, e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1990 al 30 marzo 1991
