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A far tempo dal primo periodo di paga avente inizio nel gennaio 1954 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari prevista dall'allegata tabella A, e' elevata al 28,50 per cento della retribuzione. Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma e' dovuta un'addizionale, al contributo predetto, dell'1,50 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo prodottosi nella gestione per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari in dipendenza dell'aumento delle misure degli assegni stessi disposto con l'art. 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 30 aprile 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-03-31;117~art3 · fonte del testo