Il diritto agli alimenti trova indubbiamente riconoscimento costituzionale nell'art. 29 Cost. ed è una delle espressioni più significative derivanti dal vincolo del matrimonio: tale diritto incide sulle retribuzioni nonché sugli assegni, pensioni ed indennità spettanti al lavoratore - cioè su tutti gli emolumenti che vengono percepiti da costui durante il corso del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione - nella determinazione dei quali, infatti, l'art. 36 Cost. impone di tenere conto delle esigenze familiari. Sul "quantum" da accordare all'avente diritto, deve peraltro operare (art. 438 cod. civ.) l'entità dell'assegno o della pensione goduta dall'obbligato, mentre, per quanto concerne il limite entro il quale poter effettuare il pignoramento o il sequestro, può considerarsi norma di carattere generale (v. massima seguente) l'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, applicabile quindi, nel caso di specie, al pari degli altri principi suenunciati, alle provvidenze erogate dalla Cassa di previdenza dei giornalisti. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 29, primo comma, Cost., l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. - S. n. 105/1977.
Art. 1 Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" · Art. 2 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni