Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1984 al 13 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Le pensioni, le indennita' e gli assegni corrisposti dall'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" non sono cedibili ne' sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste. L'Istituto ha diritto di trattenere, sulle pensioni, assegni e indennita' da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovutegli in forza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 luglio 1984, n. 209 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 ("Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " G. Amendola "), nella parte in cui non prevede la pignorabilita' per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennita' dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180."

Testo in vigore dal 26 luglio 1984 al 13 luglio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 256/2006

    Ha colpito questo articolo
    4 luglio 2006

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"), nella parte in cui esclude la pignorabilità, per crediti non alimentari, dell'intero ammontare della pensione erogata dall'INPGI, anziché prevederne la impignorabilità, con le eccezioni previste per i crediti qualificati, della sola quota necessaria per le esigenze di vita e la pignorabilità della restante parte nel limite del quinto. La disposizione censurata, infatti, determina un trattamento delle pensioni erogate dall'INPGI differenziato rispetto a quello ordinariamente previsto, che non può trovare giustificazione alcuna, tanto meno nella natura privatistica conseguita dall'ente erogatore in questione a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 509 del 1994.

    Art. 1 Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 209/1984

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1984

    Il diritto agli alimenti trova indubbiamente riconoscimento costituzionale nell'art. 29 Cost. ed è una delle espressioni più significative derivanti dal vincolo del matrimonio: tale diritto incide sulle retribuzioni nonché sugli assegni, pensioni ed indennità spettanti al lavoratore - cioè su tutti gli emolumenti che vengono percepiti da costui durante il corso del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione - nella determinazione dei quali, infatti, l'art. 36 Cost. impone di tenere conto delle esigenze familiari. Sul "quantum" da accordare all'avente diritto, deve peraltro operare (art. 438 cod. civ.) l'entità dell'assegno o della pensione goduta dall'obbligato, mentre, per quanto concerne il limite entro il quale poter effettuare il pignoramento o il sequestro, può considerarsi norma di carattere generale (v. massima seguente) l'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, applicabile quindi, nel caso di specie, al pari degli altri principi suenunciati, alle provvidenze erogate dalla Cassa di previdenza dei giornalisti. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 29, primo comma, Cost., l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. - S. n. 105/1977.

    Art. 1 Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" · Art. 2 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 214/1972

    Questione infondata
    30 dicembre 1972

    L'art. 1 della legge 9 novembre 1955 n. 1122, nella parte in cui vieta il pignoramento delle pensioni e delle indennità corrisposte dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti per tributi dovuti allo Stato, alle provincie e ai comuni, non contrasta con il principio di eguaglianza: ed invero, la norma in esame non costituisce una eccezione ad un preteso principio di carattere generale relativo alla sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi e pensioni per crediti tributari perché rappresenta una disposizione estensiva della normativa prevista in materia per l'INPS dall'articolo 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. Inoltre, non sussiste alcuna analogia tra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle previste per talune categorie di professionisti (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, geometri), sia perché i giornalisti non sono liberi professionisti, sia perché la loro Cassa di previdenza ha compiti diversi dalle Casse che gestiscono la previdenza a favore di quei professionisti.

    Art. 1 Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 luglio 1984

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1955 al 26 luglio 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 luglio 1984, n. 209 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 ("Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " G. Amendola "), nella parte in cui non prevede la pignorabilita' per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennita' dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-11-09;1122~art1 · fonte del testo