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[1]Non possono essere messi in commercio, senza una speciale registrazione da parte del Ministero dell'interno, i presidi medici e chirurgici che saranno determinati dallo speciale regolamento, da approvarsi con decreto Reale.

[2]Questo determinera' altresi' le prescrizioni da osservarsi nel commercio dei presidi medici e chirurgici da esso contemplati.

[3]Non possono essere registrati presidi medici e chirurgici che vantino:

  • a)proprieta' od effetti contrari in qualsiasi modo alla morale ed al buon costume;
  • b)effetti speciali intesi comunque ad interrompere o a turbare il corso fisiologico della gestazione;
  • c)effetti preventivi o terapeutici speciali per quelle infermita' che saranno indicate nel regolamento.

Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1070~art11 · fonte del testo