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[1]Non possono essere messi in commercio, senza una speciale registrazione da parte del Ministero dell'interno, i presidi medici e chirurgici che saranno determinati dallo speciale regolamento, da approvarsi con decreto Reale.
[2]Questo determinera' altresi' le prescrizioni da osservarsi nel commercio dei presidi medici e chirurgici da esso contemplati.
[3]Non possono essere registrati presidi medici e chirurgici che vantino:
- a)proprieta' od effetti contrari in qualsiasi modo alla morale ed al buon costume;
- b)effetti speciali intesi comunque ad interrompere o a turbare il corso fisiologico della gestazione;
- c)effetti preventivi o terapeutici speciali per quelle infermita' che saranno indicate nel regolamento.
Testo in vigore dal 6 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
