Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
Art. 13 — Onere finanziario
All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sara' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.
Testo vigente dal 14 giugno 1951
