Art. 14 — Riferimento a leggi e regolamenti generali
Per quanto non e' previsto nella presente legge continuano ad applicarsi le norme relative all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le successive modificazioni. Continuano ad applicarsi altresi' le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e, agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici, il riferimento alle categorie, dei magistrati sara' fatto in base alle norme degli articoli 118, ultimo comma 128, secondo comma, 140 e alla tabella F dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Testo vigente dal 14 giugno 1951
