Per quanto non e' previsto nella presente legge continuano ad applicarsi le norme relative all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le successive modificazioni. Continuano ad applicarsi altresi' le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e, agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici, il riferimento alle categorie, dei magistrati sara' fatto in base alle norme degli articoli 118, ultimo comma 128, secondo comma, 140 e alla tabella F dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Testo vigente dal 14 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-24;392~art14 · fonte del testo