Alla maggiore spesa presunta di lire 35 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sara' fatto fronte con le somme stanziate nel capitolo 255 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 15 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3087~art4 · fonte del testo