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In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente e' comminata all'imprenditore e all'appaltatore o altro intermediario l'ammenda di lire 2000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle altre leggi in materia.
Testo in vigore dal 25 novembre 1960 al 24 ottobre 2003
