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In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente e' comminata all'imprenditore e all'appaltatore o altro intermediario l'ammenda di lire 2000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle altre leggi in materia.

Testo in vigore dal 25 novembre 1960 al 24 ottobre 2003

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 8/1997

    Questione inammissibile
    10 gennaio 1997

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto nell'atto di promovimento dell'incidente non si fa riferimento alcuno alla fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quò, ne', quindi, si motiva in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, sicché non risultano osservate le norme stabilite in proposito dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. red.: S. Pomodoro

    Art. 25 cost. · Art. 162 c.p. · Art. 1 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 2 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 262/1982

    Questione inammissibile
    31 dicembre 1982

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, concernente il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in quanto l'ordinanza di rimessione, carente di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, non è in regola con la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui l'autorità che solleva la questione deve riferirne termini e motivi. - S. nn. 29, 158 e 203/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 2 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1369~art2 · fonte del testo