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Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio. Si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al precedente comma, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese all'Ufficio del lavoro. Al datore di lavoro e' data la facolta' di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al terzo comma, e' stato effettuato non a causa di matrimonio, una per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c) del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 15 giugno 2006
