Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 agosto 1966 al 31 dicembre 1998. Leggi il testo vigente →

((I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa)).

Testo in vigore dal 27 agosto 1966 al 31 dicembre 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art15 · fonte su Normattiva