Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 agosto 1966 al 31 dicembre 1998. Leggi il testo vigente →
((I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa)).
Testo in vigore dal 27 agosto 1966 al 31 dicembre 1998
