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Per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla presente legge alla Gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si provvede per meta' con il contributo a carico delle categorie interessate e per l'altra meta' con il concorso dello Stato. Per gli anni 1962 e 1963 il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonche' dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, previsto dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1957, n. 1017, e' elevato a lire 41 per ogni giornata di uomo e a lire 22 per ogni giornata di donna e ragazzo. Dal 1 gennaio 1964 il contributo delle categorie per l'adeguamento delle pensioni sara' determinato ai sensi del successivo articolo 18, osservando i criteri stabiliti al primo comma del presente articolo e calcolando altresi', in addizionale al contributo medesimo, l'eventuale minore introito derivante dall'applicazione delle aliquote previste per gli anni 1962 e 1963 in raffronto al concorso dello Stato per gli esercizi 1962-63 e 1963-64. Fermo restando l'onere a carico dello Stato, previsto dall'articolo 41 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, lo Stato stesso concorre al finanziamento delle prestazioni dall'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, ai sensi di cui al primo comma, con un ulteriore stanziamento di lire 13 miliardi 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64. Il concorso finanziario dello stato assorbe la quota annua di lire 100 prevista per ogni pensione dall'articolo 59, lettera a), del regio decreto-legge 4 ottobre 1955, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. Il concorso dello Stato per gli esercizi successivi sara' fissato con apposito provvedimento.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 1 gennaio 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art16 · fonte su Normattiva