Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti, e' derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso e' tenuto al pagamento, oltre che del contributo o della parte di esso non versata, anche di mia somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art27 · fonte del testo