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Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di eta' e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 28 giugno 1994

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art3 · fonte su Normattiva