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Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

  • 1)il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
  • 2)copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori;
  • 3)le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;
  • 4)un'urna per la votazione;
  • 5)un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;
  • 6)un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma del precedente articolo 30. Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:
  • 1)tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;
  • 2)il pacco delle schede sigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute. Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 12 aprile 1984

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art35 · fonte su Normattiva