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Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. ((Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri della Comunita' europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni normative nazionali)).

Testo in vigore dal 7 febbraio 1989 al 28 giugno 1994

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27336/2025

    13 ottobre 2025
    • ELEZIONI
    • ELETTORATO

    In tema di elezione dei membri del Parlamento Europeo, alla luce di un'interpretazione logica e sistematica, non può essere applicata, in forza del generico rinvio disposto dall'art. 51 della l. n. 18 del 1979, la disciplina dettata dall'art. 7 del d.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti non sono eleggibili alla carica di deputati della Repubblica Italiana, qualora non abbiano presentato le proprie dimissioni ed effettivamente cessato dall'esercitare le relative funzioni e, comunque, qualora accettino la candidatura all'elezione alla carica di deputato, decadono dalla carica di sindaco; pertanto, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane possono essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, anche se devono, poi, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 18 del 1979, dichiarare, entro 30 giorni dalla proclamazione, se optano per tale carica o per la conservazione di quella ricoperta, dovendo, altrimenti, dall'ufficio elettorale nazionale essere dichiarati decaduti dalla prima.

    Art. 4 · Art. 6 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 51 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 7 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 316/1989

    Questione inammissibile
    31 maggio 1989

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, l. 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 1, primo comma, legge 18 gennaio 1989, n. 9, denunciato - in riferimento all'art. 51, comma primo Cost., in quanto sembra escludere l'estensione dell'elettorato passivo agli stranieri.

    Art. 51 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 4 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 1 Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilita' al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunita' europea

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art4 · fonte su Normattiva