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((Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,))Per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla carica ((di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,)) e' competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione. L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata l'elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo. La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante contro ricorso, da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione. I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza. All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonche' i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo e' letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente. Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'. Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione a norma del successivo articolo 45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

Testo in vigore dal 30 marzo 2004 al 6 ottobre 2011

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art44 · fonte su Normattiva