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Le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma del precedente articolo, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza all'udienza pubblica mediante dichiarazione da presentare presso la cancelleria della corte d'appello. Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria stessa entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso del deposito della sentenza. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'. La sentenza e' immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 6 ottobre 2011

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art45 · fonte su Normattiva