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Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 30 marzo 2004

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 51, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27336/2025

    13 ottobre 2025
    • ELEZIONI
    • ELETTORATO

    In tema di elezione dei membri del Parlamento Europeo, alla luce di un'interpretazione logica e sistematica, non può essere applicata, in forza del generico rinvio disposto dall'art. 51 della l. n. 18 del 1979, la disciplina dettata dall'art. 7 del d.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti non sono eleggibili alla carica di deputati della Repubblica Italiana, qualora non abbiano presentato le proprie dimissioni ed effettivamente cessato dall'esercitare le relative funzioni e, comunque, qualora accettino la candidatura all'elezione alla carica di deputato, decadono dalla carica di sindaco; pertanto, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane possono essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, anche se devono, poi, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 18 del 1979, dichiarare, entro 30 giorni dalla proclamazione, se optano per tale carica o per la conservazione di quella ricoperta, dovendo, altrimenti, dall'ufficio elettorale nazionale essere dichiarati decaduti dalla prima.

    Art. 51 · Art. 4 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 6 Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) · Art. 7 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art51 · fonte su Normattiva