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La carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo e' incompatibile con quella di:
- a)presidente di giunta regionale;
- b)assessore regionale. Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui al comma precedente, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie. Qualora il rappresentante non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Il rappresentante dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma puo' proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47. ((In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilita' previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo)).
Testo in vigore dal 7 febbraio 1989 al 30 marzo 2004
