Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Art. 11 — Durata delle operazioni di voto e di scrutinio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1993 al 19 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →
Le elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale, per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale, si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22.
Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 19 ottobre 1993
