Art. 11 — Durata delle operazioni di voto e di scrutinio
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(( (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione)).
Testo in vigore dal 19 ottobre 1993 al 3 dicembre 1993
