Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Art. 2 — Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati

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Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di quattro anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 4 maggio 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art2 · fonte su Normattiva