Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Art. 2 — Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati

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Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica ((per un periodo di cinque anni)). 7 Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. ((E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie)). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 aprile 1999, n. 120

7

La L. 30 aprile 1999, n. 120 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si attua con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Testo in vigore dal 4 maggio 1999 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art2 · fonte su Normattiva