Art. 29 — Propaganda elettorale
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Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonche' per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali e' ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; e' invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:
- a)gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- b)le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
- c)la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo e' punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni. E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonche' alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.
Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 29 dicembre 1993
