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La libera docenza puo' essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline. In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facolta' o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facolta' accompagna col proprio parere, la Sezione 1 del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia in cui e' chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui e' da indire la sessione, tenuto conto della importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa. Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione la del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso puo' essere superato.

Testo in vigore dal 9 aprile 1953 al 3 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1953-03-26;188~art2 · fonte del testo