Art. 9 (Convenzione)
[1]La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile. Essa restera' in vigore per dieci anni con effetto dal 1 gennaio 1961, salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.
[2]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
[3]Fatta nella Citta' del Vaticano, in duplice originale, il 31 luglio 1962.
[4]Per lo Stato della Citta' del Vaticano AMLETO GIOVANNI Card. CICOGNANI
[5]Per la Repubblica italiana BARTOLOMEO MIGONE
[6]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[7]Il Ministro per gli affari esteri SARAGAT
Testo vigente dal 14 novembre 1964
