[1]L'obbligo stabilito dal 1° comma dell'articolo precedente concerne i reati qualificati, rispettivamente, dalla legge italiana, delitti, dalla legge sammarinese, delitti o misfatti, per i quali sia stata inflitta una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore a due mesi, o per i quali secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere inflitta una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore a due mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere inflitta una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore, nel massimo, ad un anno.

[2]Salvo quanto e' successivamente disposto per i disertori e per i renitenti alla leva militare, l'estradizione non e' concessa se il fatto non e' punibile sia in base alla legge dello Stato richiedente, sia in base a quella dello Stato richiesto.

[3]L'estradizione non e' neppure concessa per i reati preveduti esclusivamente dalle leggi sulla stampa, ne' per i reati politici, ne' per quelli ad essi connessi, salvo che il reato politico costituisca un attentato alla vita o alla incolumita' personale, o un attentato alla proprieta' commesso con mezzi che costituiscano un pericolo per la sicurezza pubblica.

[4]Nei casi preveduti dal comma precedente, l'apprezzamento della natura dei fatti e' esclusivamente riservato alle autorita' dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art13 · fonte del testo