[1]Il permesso di transito sul territorio di una delle Parti contraenti di una persona consegnata da un terzo Stato all'altra Parte sara' concesso su semplice domanda, senza alcuna formalita' giudiziaria, a condizione che non ricorra alcuno dei casi preveduti dagli articoli 13 e 16 e che gravi motivi di ordine pubblico non vi si oppongano. La traduzione del detenuto sara' effettuata con i mezzi piu' rapidi sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto per il transito.

[2]Il detenuto non e' di regola ammesso a entrare nel Paese richiesto fino a che il permesso di transito non sia stato concesso.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art27 · fonte del testo