[1]La persona della quale e' stata concessa l'estradizione potra' essere giudicata per qualsiasi altra infrazione connessa con quella in vista della quale l'estradizione ha avuto luogo, purche' a cio' non si opponga la disposizione dell'art. 13, comma 3° della presente Convenzione.
[2]Se si tratta di reati non connessi, lo Stato al quale l'estradizione e' stata concessa potra' chiedere all'altro di estenderne gli effetti ai fatti che intende perseguire.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
