[1]L'estradizione puo' essere rifiutata:

[2]1° se le autorita' dello Stato richiesto, secondo le leggi di questo, sono competenti a conoscere del reato;

[3]2° se il fatto e' stato commesso sul territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta non considerano punibile un simile fatto commesso all'estero;

[4]3° se, secondo le leggi della Parte richiesta, l'azione penale o la condanna e' considerata prescritta al momento in cui la domanda di estradizione e' stata presentata.

[5]Se gli elementi risultanti dai documenti prodotti non sono sufficienti per una decisione, secondo la legge della parte richiesta, saranno completati a sua domanda.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art15 · fonte del testo