[1]L'estradizione puo' essere rifiutata:
[2]1° se le autorita' dello Stato richiesto, secondo le leggi di questo, sono competenti a conoscere del reato;
[3]2° se il fatto e' stato commesso sul territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta non considerano punibile un simile fatto commesso all'estero;
[4]3° se, secondo le leggi della Parte richiesta, l'azione penale o la condanna e' considerata prescritta al momento in cui la domanda di estradizione e' stata presentata.
[5]Se gli elementi risultanti dai documenti prodotti non sono sufficienti per una decisione, secondo la legge della parte richiesta, saranno completati a sua domanda.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
