[1]Se l'individuo reclamato e' perseguito o se egli e' stato condannato dalle Autorita' della Parte richiesta per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione e' domandata, l'estradizione, senza pregiudizio della decisione da prendersi immediatamente sulla domanda, potra' essere differita fino a che il procedimento penale sia terminato o fino a che la pena inflitta sia stata eseguita o condonata.

[2]Tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato richiedente la prescrizione dell'azione penale e' prossima a compiersi, o se il ritardo nell'estradizione puo' pregiudicare il procedimento, sara' concessa l'estradizione temporanea, a meno che speciali considerazioni vi si oppongano e a condizione che l'individuo estradato sia restituito non appena il procedimento nel Paese richiedente sia terminato.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art21 · fonte del testo