Se l'individuo reclamato e' perseguito o condannato nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per cui la domanda di estradizione e' proposta, questo ultimo Stato dovra' cio' nonostante decidere su detta domanda e far conoscere allo Stato richiedente la sua decisione sull'estradizione secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 27. La consegna dell'incolpato tuttavia, nel caso di accettazione, sara' differita fino a che sia soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto. Essa sara' effettuata nella data che sara' stabilita in conformita' delle disposizioni del terzo comma dell'articolo 27 e saranno applicabili, in tal caso, i commi 4, 5 e 6 del detto articolo.
Testo vigente dal 5 aprile 1974
