[1]Non appena sia presentata la domanda di estradizione, saranno prese le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. La persona arrestata sara' detenuta fino a che sia stato deciso sulla domanda di estradizione, e, se questa viene concessa, fino alla sua esecuzione.

[2]In caso di urgenza si potra' concedere l'arresto provvisorio in base a una dichiarazione, anche telegrafica, della esistenza di uno dei documenti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente o in base a una segnalazione fatta nel bollettino delle ricerche dei criminali.

[3]L'individuo arrestato provvisoriamente sara' rimesso in liberta' se, nel termine di un mese a decorrere dal suo arresto, non siano pervenuti alla Parte richiesta la domanda di estradizione e i documenti relativi. Questo termine potra' essere prorogato a due mesi se l'individuo da estradare e' segnalato come criminale pericoloso o se l'arresto e' avvenuto esclusivamente in base a una segnalazione pubblicata nel bollettino delle ricerche dei criminali. Il rilascio dell'individuo arrestato provvisoriamente non pregiudica la sua estradizione dopo che siano pervenuti la domanda e i documenti relativi.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art23 · fonte del testo