[1]Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. La consegna comprendera' tutti gli oggetti che possano servire alla prova del reato e avra' luogo anche se l'estradizione non abbia potuto essere effettuata a causa della fuga o della morte del criminale.
[2]Restano impregiudicati i diritti dei terzi sulle cose sequestrate, le quali dovranno essere restituite senza spesa alla fine del procedimento.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
