[1]Quando l'estradizione e' concessa, l'individuo da estradare e' consegnato dalle autorita' dello Stato richiesto a quelle dello Stato richiedente, alla frontiera fra i due Stati, secondo gli accordi presi a tal fine.

[2]Se lo Stato richiedente non provvede, per quanto lo concerne, alla esecuzione dell'estradizione nel termine di tre mesi dal giorno della notificazione dell'accoglimento della domanda, l'individuo di cui e' stata richiesta l'estradizione e' rimesso in liberta'.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art25 · fonte del testo