[1]Il denaro, come anche gli oggetti e documenti che si trovassero in possesso dell'estradato al momento dell'arresto o appartenenti allo stesso che si trovassero in possesso di terzi, saranno sequestrati e consegnati, previo inventario, alla persona designata dal Governo richiedente, anche quando l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.

[2]Tuttavia i diritti dei terzi sugli oggetti e documenti saranno debitamente rispettati.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art12 · fonte del testo