[1]Ciascuno dei due Stati potra' procedere, nel proprio territorio, alla riscossione dei crediti dell'altro Stato, per imposte, tasse e tributi di ogni specie, compresi quelli degli enti locali per le relative spese, sovratasse e altre penalita', come pure per pene pecuniarie inflitte da autorita' amministrative, e per titoli analoghi.

[2]Si applicano, per la riscossione di detti crediti, le disposizioni dell'art. 28, 2°, 3°, 4° e 5° comma.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art37 · fonte del testo