[1]Ciascuno dei due Stati potra' procedere, nel proprio territorio, alla riscossione dei crediti dell'altro Stato, per imposte, tasse e tributi di ogni specie, compresi quelli degli enti locali per le relative spese, sovratasse e altre penalita', come pure per pene pecuniarie inflitte da autorita' amministrative, e per titoli analoghi.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
