[1]Le autorita' amministrative dei due Stati si presteranno reciproca assistenza per la notificazione di atti, la comunicazione di notizie e l'esecuzione di accertamenti.

[2]A tal fine, dette autorita' corrisponderanno direttamente fra esse.

[3]L'adempimento degli obblighi derivanti da questo articolo non da' luogo a rimborso di spese da parte dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art36 · fonte del testo