[1]Le autorita' amministrative dei due Stati si presteranno reciproca assistenza per la notificazione di atti, la comunicazione di notizie e l'esecuzione di accertamenti.
[2]A tal fine, dette autorita' corrisponderanno direttamente fra esse.
[3]L'adempimento degli obblighi derivanti da questo articolo non da' luogo a rimborso di spese da parte dello Stato richiedente.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
