[1]I due Stati si trasmetteranno scambievolmente senza spese, in copia autentica debitamente legalizzata, gli atti dello stato civile formati nel territorio di uno di essi e concernenti cittadini dell'altro Stato.

[2]Gli atti di matrimoni fra persone domiciliate in due diversi comuni dovranno essere comunicati in duplice copia.

[3]La trasmissione delle copie degli atti di stato civile sara' fatta mensilmente. Essa e' effettuata, per l'Italia, dal procuratore del Re Imperatore presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto, al commissario della legge in San Marino; e, per la Repubblica di San Marino, dal commissario della legge al procuratore del Re Imperatore presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile competente, secondo la legge italiana, per la trascrizione o l'annotazione dell'atto.

[4]Resta inteso che la trasmissione e l'accettazione delle copie degli atti di stato civile non pregiudica la questione della cittadinanza delle persone cui gli atti stessi si riferiscono.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art38 · fonte del testo