[1]Le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati, ad eccezione di quei generi che costituiscano, in uno di essi, privativa dello Stato.

[2]I generi soggetti, nel Regno, a imposta di fabbricazione e la cui circolazione sia ivi subordinata al possesso di documenti di legittimazione o all'uso di speciali contrassegni, non potranno essere introdotti dal territorio della Repubblica in quello del Regno, se non venga provato a mezzo dei documenti o dei contrassegni prescritti, che abbiano assolto nel Regno l'imposta. I generi soggetti nel Regno a imposta di fabbricazione, provenienti dal territorio della Repubblica sforniti dei detti documenti di prova, saranno considerati in contrabbando.

[3]Per gli spiriti, la disposizione del comma precedente si applichera' indipendentemente dall'entita' dal quantitativo che venga introdotto nel Regno, salvo le tolleranze d'uso.

[4]I Governi dei due Stati si obbligano a cooperare, con tutti i mezzi che sono in loro potere, a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra Parte, concernenti i generi di privativa e quelli soggetti a imposta di fabbricazione.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art51 · fonte del testo