[1]La Repubblica di San Marino si obbliga ad impedire, nel suo territorio, la coltivazione del tabacco, come pure la produzione di qualsiasi genere che sia o sia per essere soggetto a imposta di fabbricazione in Italia, ad eccezione dell'energia elettrica per il consumo locale.
[2]Tuttavia le industrie relative ai prodotti soggetti nel Regno a regime di monopolio o d'imposta di fabbricazione, le quali alla data, in cui la disposizione del comma precedente divenga applicabile, si trovino in esercizio, saranno ammesse, in deroga alla disposizione stessa, a continuare la loro attivita' nei limiti nei quali l'abbiano precedentemente esercitata.
[3]In relazione a questa deroga il Governo della Repubblica denuncera' le industrie di cui si tratta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e la relativa capacita' produttiva.
[4]Analogamente, qualora altri prodotti venissero nell'avvenire assoggettati nel Regno a regime di monopolio o di imposta di fabbricazione, il Governo della Repubblica denuncera' l'esistenza di analoghe industrie che si trovassero gia' in esercizio nel proprio territorio, indicandone la capacita' produttiva, ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
