In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, il Governo stesso ricevera' dal Governo italiano la somma annua di lire 3.600.000 pagabile a rate trimestrali posticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 1939, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
