In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, il Governo stesso ricevera' dal Governo italiano la somma annua di lire 3.600.000 pagabile a rate trimestrali posticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 1939, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art52 · fonte del testo