[1]Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilita'.

[2]Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall'esecuzione del piano stesso.

[3]La indennita' dovuta agli espropriandi sara' determinata in base a stima redatta dai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro.

[4]In caso di mancata accettazione della stima da parte dei proprietari, la indennita' sara' fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sara' nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall'interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

[5]Qualora l'interessato, dopo aver negata l'accettazione della indennita', ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dall'avvenuta opposizione alla stima, questa s'intendera' definitivamente accettata.

[6]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 3 ottobre 1929, n. 1882, convertito senza modificazioni dalla L. 30 dicembre 1929, n. 2328 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Tra le opere ed espropriazioni considerate dall'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, sono comprese anche quelle occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede".

Testo vigente dal 19 novembre 1929

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 novembre 1929

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1929 al 19 novembre 1929.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 3 ottobre 1929, n. 1882, convertito senza modificazioni dalla L. 30 dicembre 1929, n. 2328 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Tra le opere ed espropriazioni considerate dall'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, sono comprese anche quelle occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~approvazione-art2 · fonte del testo