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[1]Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilita'.

[2]Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall'esecuzione del piano stesso.

[3]La indennita' dovuta agli espropriandi sara' determinata in base a stima redatta dai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro.

[4]In caso di mancata accettazione della stima da parte dei proprietari, la indennita' sara' fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sara' nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall'interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

[5]Qualora l'interessato, dopo aver negata l'accettazione della indennita', ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dall'avvenuta opposizione alla stima, questa s'intendera' definitivamente accettata.

Testo in vigore dal 5 giugno 1929 al 19 novembre 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~approvazione-art2 · fonte del testo