[1]La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede.

[2]Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cent jure successionis, la Santa Sede comunichera' il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina.

[3]Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finche' non avvenga la nomina della medesima.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art19 · fonte del testo