[1]Nel territorio intorno alla Citta' del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle gia' esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.

[2]In conformita' alle norme del diritto internazionale, e' vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

[3]Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritorialita' di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Citta' del Vaticano, si fara' di comune accordo.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~trattato-art7 · fonte del testo