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I commercianti e i fabbricanti e gli altri produttori di uno dei due Paesi tanto in persona quanto per mezzo di viaggiatori di commercio potranno, nel territorio dell'altro, fare acquisti e raccogliere ordinazioni senza essere sottoposti, per questa ragione, ad alcun diritto o tassa. Potranno avere seco campioni o modelli, ma non merci, e saranno muniti di una carta di legittimazione conforme al modello allegato al presente Trattato e da rilasciarsi nei due Paesi dalle autorita' competenti che saranno ulteriormente indicate dai rispettivi Governi. Gli oggetti importati come campioni ai fini suaccennati saranno, in ognuno dei due Paesi, ammessi temporaneamente in esenzione di dazio, conformemente ai regolamenti o alle formalita' doganali stabilite per assicurare la riesportazione e il pagamento dei diritti fissati, qualora non fossero riesportati nel termine contemplato dalla legge. I contrassegni, timbri o suggelli apposti su detti campioni dalle autorita' doganali di una delle Alte Parti contraenti, a scopo di identificazione, saranno riconosciuti sufficienti dalle autorita' dell'altra Parte. Pero', se i campioni mancassero al loro arrivo dei suindicati contrassegni di identificazione, o se questi contrassegni non apparissero sufficienti all'Amministrazione interessata, questa potra' applicare ai detti campioni un contrassegno supplementare, qualora cio' fosse ritenuto necessario, senza danneggiare i campioni e gratuitamente. Il privilegio dell'ammissione temporanea in franchigia non potra' essere esteso agli oggetti che, per il loro numero e il loro valore, non possono essere considerati come campioni, o che, per la loro natura, non potrebbero essere comunque identificati al momento della riesportazione. La soluzione delle questioni intese ad appurare se i campioni sono tali da poter essere ammessi in franchigia, spetta, in ogni modo, alle autorita' competenti del paese nel quale la introduzione ha luogo.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art7 · fonte del testo