I Governi italiano e spagnolo, desiderando facilitare tra i loro due Paesi relazioni aeree diverse da quelle prevedute nel Titolo precedente, ed in particolar modo il trasporto aereo delle merci dall'uno all'altro Paese, adatteranno i loro regolamenti generali in materia allo Scopo di limitare in uno spirito di reciprocita' il numero di casi nei quali sia necessaria un'autorizzazione preventiva ed il termine richiesto per il rilascio della autorizzazione.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art31 · fonte del testo