Gli aeromobili civili, commerciali o privati di ciascuna delle Parti Contraenti godranno nel territorio dell'altra del diritto di sorvolare detto territorio senza atterrare nel medesimo e di atterrare per ragioni non commerciali negli aeroporti aperti al traffico internazionale, alla condizione che il primo e l'ultimo scalo in ciascun Paese si effettui in un aeroporto doganale. Questo diritto non si estende alle zone il cui sorvolo e' proibito, e dovra' esercitarsi in ogni caso conformemente ai regolamenti in vigore nel Paese in cui territorio si sorvola.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art2 · fonte del testo