Gli aeromobili civili, commerciali o privati di ciascuna delle Parti Contraenti godranno nel territorio dell'altra del diritto di sorvolare detto territorio senza atterrare nel medesimo e di atterrare per ragioni non commerciali negli aeroporti aperti al traffico internazionale, alla condizione che il primo e l'ultimo scalo in ciascun Paese si effettui in un aeroporto doganale. Questo diritto non si estende alle zone il cui sorvolo e' proibito, e dovra' esercitarsi in ogni caso conformemente ai regolamenti in vigore nel Paese in cui territorio si sorvola.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
